CONFFRANCHISING
ASSOCIAZIONE EUROPEA SERVIZI FRANCHISING
STATUTO ASSOCIAZIONE
Statuto approvato dall’Assemblea straordinaria dei Soci fondatori in data 15 04 2010
ART. 1 : DENOMINAZIONE
ART. 2 : DURATA
ART. 3 : SCOPI
ART. 4 : SOCI
ART. 5: QUOTA ASSOCIATIVA – SCADENZA ADESIONE
ART. 6: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 7: ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI
ART. 8: ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
ART. 9: DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
ART.10: DOVERI DEGLI ASSOCIATI
ART.11: CONSIGLIO DIRETTIVO
ART.12: PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
ART.13: BILANCIO - ESERCIZIO SOCIALE
ART.14: PROVENTI SOCIALI
ART.15: UTILI, AVANZI DI GESTIONE E PATRIMONIO
ART.16: FORO COMPETENTE
ART.17: NORME DI RINVIO
ART.1 – DENOMINAZIONE
E' costituita una Associazione denominata "Conffranchising-Associazione Europea Servizi Franchising". con sede in Corinaldo.
ART.2 – DURATA
L'Associazione ha durata illimitata.
ART.3-SCOPI
Gli scopi dell'Associazione, che non ha scopo di lucro,sono:
•rappresentare,promuovere tutelare, all'interno dei Paesi Comunitari ed extracomunitari, gli interessi economici, sociali ed imprenditoriali dei suoi Soci Franchisors, (o affilianti):cioè Imprenditori che hanno creato un’insegna ed un sistema di distribuzione (franchising) proprio e che,cedendo ad altri il loro know-how, si assumono il compito di controllare e coordinare il funzionamento dei punti vendita del sistema,operanti sul mercato sotto la stessa insegna e Franchisees (affiliati)cioè Imprenditori che, per mezzo di un contratto, aderiscono al sistema di franchising impegnandosi a gestire il proprio punto vendita secondo precise clausole indicate dal franchisor ;
•sensibilizzare il sistema franchising in merito all’importanza della figura del franchisee ed alla tutela dei suoi diritti;
•svolgere attività di ricerca, sviluppo e gestione di specifici sevizi e prodotti, finanziari, assicurativi ed informativi, finalizzati al miglioramento delle attività delle aziende associate;
•promuovere iniziative per la tutela e la rappresentanza dei propri associati franchisors e franchisees;
•organizzare e gestire , anche in forma di partenariato con altri enti, corsi di formazione professionale, manageriale ed imprenditoriale;
•organizzare e gestire servizi di consulenza per i Soci Franchisors e Franchisees, approfondendo tematiche di comune interesse attraverso la promozione di convegni, conferenze, giornate di studio, corsi di aggiornamento;
•organizzare e promuovere servizi di consulenza ai franchisors per l’internazionalizzazione delle reti;
•rappresentare i Soci nell’ambito di manifestazioni ed eventi : fiere, meeting,ecc..
ART.4–SOCI
Le categorie dei Soci(associati) sono 3:
a) Soci Franchisors, cioè le Società o le Imprese Individuali titolari di imprese che operano od intendano operare in Franchising;
b) Soci Franchisees : cioè le aziende affiliate in franchising con contratti già sottoscritti,o in fase di sottoscrizione, con aziende franchisors;
c) Soci Onorari: cioè le persone fisiche, le Aziende e gli Enti che abbiano contribuito a diffondere, sostenere o migliorare il sistema Franchising apportando esperienze e/o innovazioni e/o contributi sotto forma di sviluppo economico e finanziario;
Per essere ammessi in qualità di Soci dovrà essere inoltrata apposita domanda al Consiglio Direttivo unitamente ad indicazione della denominazione aziendale, della sede, della legale rappresentanza e dell'attività svolta.L'ammissione a Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e decorre dalla data in cui è versata alla cassa dell'Associazione, dal candidato accettato, la prima quota associativa..
ART. 5 - QUOTA ASSOCIATIVA – SCADENZA ADESIONE
Ai Soci Franchisors è richiesta una quota associativa fissa annuale,determinata anno per anno,con delibera del Consiglio Direttivo.
Ai Soci Franchisees è richiesta una quota associativa fissa annuale,determinata anno per anno,con delibera dell'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
I Soci Onorari non sono tenuti a pagare una quota associativa .
L'adesione scade il 31 dicembre di ogni anno ; è tacitamente rinnovata di anno in anno,sempre per la durata di un anno, salvo eventuale disdetta richiesta dal socio con lettera raccomandata almeno due mesi prima della scadenza.
I Soci Onorari godono di un diritto di adesione all'associazione vitalizio, salvo deroghe del Consiglio Direttivo
- ART. 6: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE -
Sono organi della Associazione:
a) Assemblea dei Soci fondatori;
b) Assemblea degli Associati;
c) Consiglio Direttivo, nominato dall’Assemblea dei Soci fondatori;
d) Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo;
e) Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo.
- ART. 7: ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI –
L'Assemblea dei Soci fondatori è composta dai soci fondatori firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione Conffranchising .Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Le votazioni delle assemblee hanno luogo per acclamazione, per alzata di mano oppure, se richiesto, a scrutinio segreto.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti; ogni Socio fondatore ha diritto ad un voto I membri che non intervengono alle sedute assembleari possono farsi rappresentare da altro membro a mezzo di delega scritta.
Ciascun membro non può rappresentare più di due deleghe, oltre la propria. Spetta all'Assemblea dei Soci fondatori deliberare in merito alle elezioni e rielezioni del Consiglio Direttivo, all'approvazione dei regolamenti sociali, deliberare sull’approvazione e modificazione dello statuto sociale, sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari e su scioglimento dell'Associazione .
Spetta all'Assemblea dei Soci fondatori deliberare in merito all’approvazione annuale del bilancio sociale
- ART. 8: ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI -
L'Assemblea generale degli Associati è composta da tutti gli Associati, rappresenta l’universalità degli Associati stessi e le sue deliberazioni assembleari, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli Associati.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Le votazioni delle assemblee hanno luogo per acclamazione, per alzata di mano oppure, se richiesto, a scrutinio segreto.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei membri regolarmente iscritti e presenti; ogni Associato ha diritto ad un voto in ottemperanza al disposto dell’art.2532, secondo comma, del codice civile. I membri che non intervengono alle sedute assembleari possono farsi rappresentare da altro membro a mezzo di delega scritta.
Ciascun membro non può rappresentare più di due deleghe, oltre la propria.
La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli Associati in regola con il pagamento delle quote Associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.
La convocazione dell'Assemblea avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli Associati.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, se anche quest’ultimo non è presente, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
L'Assemblea nomina un Segretario. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
- ART. 9 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
Gli Associati hanno il diritto di voto in assemblea per deliberare esclusivamente in merito alle iniziative dell’Associazione finalizzate alla rappresentanza e/o alla partecipazione degli Associati stessi, come fiere ed eventi collettivi .Gli Associati hanno il diritto di servirsi della documentazione e del materiale di studio in possesso dell'Associazione; essi hanno inoltre il diritto di informazione e controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
Gli Associati hanno il diritto di godere di tutti i servizi loro offerti dall’Associazione .
- ART. 10 DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Il comportamento verso gli altri associati ed all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede e in ogni caso deve essere rispettato il presente statuto.
- ART. 11: CONSIGLIO DIRETTIVO -
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da due fino a cinque membri eletti dall’Assemblea dei Soci fondatori.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti due membri.
I Consiglieri, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili, svolgono la loro attività in linea di massima gratuitamente; l’Assemblea dei Soci fondatori,verificata l’effettiva esigenza di un particolare impegno lavorativo da parte del Consiglio Direttivo, può deliberare a favore di tutti o anche di uno o di alcuni dei Consiglieri, un compenso proporzionato all’attività da prestare ed alle disponibilità finanziarie dell’Associazione.
In ogni caso i Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle loro funzioni e regolarmente documentate.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ed in particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione degli Associati;
b) fissare le date delle assemblee degli Associati e convocare l'assemblea qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli Associati;
c) predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea de Soci Fondatori e all’Assemblea degli Associati;
d) formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Soci Fondatori;
f) adottare i provvedimenti di radiazione verso gli Associati qualora si dovessero rendere necessari;
g) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei Soci Fondatori e dell’assemblea degli Associati.
- ART. 12: PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE -
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei Soci fondatori e l’Assemblea degli Associati;
rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; dura in carica a tempo indeterminato.
Compila annualmente le bozze del Bilancio preventivo e consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica dell’Associazione da sottoporre all’assemblea dei Soci Fondatori.
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Il Vice Presidente, anch’esso nominato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; mancando entrambi subentrerà il Consigliere più anziano.
- ART. 13: BILANCIO - ESERCIZIO SOCIALE –
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano l’1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio è predisposto un bilancio annuale. Entro il 30 aprile di ogni anno il Presidente redige il bilancio da sottoporre all'approvazione assembleare dei Soci Fondatori. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.
ART. 14 - PROVENTI SOCIALI -
I proventi sociali sono costituiti da quote associative , da contributi e rimborsi degli associati, da eventuale attività commerciale e prestazione di servizi a terzi, o da eventuali altre entrate.
- ART. 15: UTILI, AVANZI DI GESTIONE E PATRIMONIO -
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote Associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività dell’Associazione, da fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni o di servizi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
E’ fatto divieto all’ente di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli Associati o i loro eredi , i Soci Fondatori ed i loro eredi non potranno mai chiedere la divisione del fondo e neppure il rimborso delle quote versate.
In caso di scioglimento, l’assemblea dei Soci Fondatori nomina uno o più liquidatori e l’eventuale patrimonio residuo dell’ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell’assemblea stessa, ad opera dei liquidatori, a favore di altra organizzazione non lucrativa, che svolgono attività similari a quelle della presente Associazione, sentito l’organo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 16: FORO COMPETENTE- Le parti convengono che unico Foro competente per qualsiasi controversia riferibile all'esecuzione della presente scrittura è il Tribunale di Fano.
- ART. 17: NORME DI RINVIO -
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Sito web
Mysito.Info Sito web
realizzato con MySito.info |